Casa di soggiorno Prealpina srl
struttura privata e convenzionata



Casa di soggiorno Prealpina  -sistema di certificazione ISO 9001 - SGS


Ai sensi del Regolamento Regionale 10 maggio 2001 n.3 “ Regolamento attuativo emanato ai sensi dell’art. 58 della Legge Regionale 5/2000 e dell’art. 41 comma 4 della Legge Regionale 09.02.2001n.5.

Il comitato dei Familiari

Art. 1
Costituzione organismi rappresentativi degli Ospiti e dei loro Familiari
La Casa di Soggiorno Prealpina, ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento Regionale 10 maggio 2001 n. 3, favorisce la costituzione di un organismo rappresentativo degli Ospiti e dei loro Familiari, denominato “Comitato rappresentativo degli Ospiti e dei loro Familiari”, d’ora in avanti semplicemente “Comitato”. La costituzione e il funzionamento del Comitato è regolamentato dal presente Regolamento.

Art. 2
Scopi degli organismi rappresentativi degli Ospiti e dei loro Familiari

Il Comitato, ai sensi dell’art. 4  del Regolamento Regionale 10/05/2001 n.3 svolge compiti di:
a)collaborazione con La Casa di Soggiorno Prealpina per la migliore qualità dell’erogazione del servizio e per la piena e tempestiva diffusione delle informazioni alle famiglie e agli Ospiti;
b)promozione di iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità di vita degli Ospiti;
c)partecipazione alla fase concertativa prevista dalle vigenti normative in materia.
Il Comitato è tenuto a rispettare i Regolamenti della Casa di Soggiorno Prealpina vigenti.

Art. 3
Rappresentatività

Ai sensi del citato articolo 3 del Regolamento Regionale 10/05/2001 n. 3, si ritiene rappresentativo il Comitato che aggreghi complessivamente almeno il 40 % dei Familiari degli Ospiti e/o Ospiti.
Considerato che la Casa di Soggiorno Prealpina dispone di 131 posti letto, suddivisi in 4 nuclei, e che sono presenti alcuni Ospiti in grado di autorappresentarsi, si ritiene costituito il Comitato che aggreghi almeno il 40% dei Familiari e/o Ospiti dei 4 nuclei.

Art. 4
Costituzione del Comitato

I Familiari si riuniscono in Assemblea Costitutiva per la designazione dei loro rappresentanti. L’Assemblea Costituiva determina al suo interno i criteri specifici per la nomina dei componenti del Comitato così come previsto dal precedente Art. 3.
I rappresentanti designati dovranno essere in numero di 5 (cinque), 1 (uno) in rappresentanza dei Familiari di ogni nucleo e 1 (uno) in rappresentanza degli Ospiti.
L’Assemblea Costitutiva per essere valida dovrà raggiungere il quorum del 51% del numero complessivo dei Familiari degli Ospiti in prima convocazione, mentre dovrà raggiungere il quorum del 40% in seconda convocazione. Affinché sia garantito il quorum del 40% in seconda convocazione, ogni Familiare potrà servirsi della delega. E’ ammessa una sola delega per ogni Familiare.
Per ogni Ospite è ammesso un solo Familiare. Il Familiare contraente, cioè colui che si è obbligato all’atto dell’accoglimento, ha diritto di prelazione su altri Familiari per la partecipazione all’Assemblea Costitutiva. In caso di assenza potrà delegare, per iscritto, un altro Familiare. Per gli Ospiti a carico del Comune è prevista apposita sottoscrizione per l’autorizzazione a favore di un Familiare per la loro rappresentanza.
Per ciascun Ospite potrà essere espresso un solo voto.
Si considerano, prioritariamente, Familiari le persone obbligate agli alimenti come previsto dall’art. 433 del Codice Civile.
Saranno eletti i primi candidati di ogni nucleo che conseguiranno il maggiore numero di voti. A parità di voti sarà eletto il Familiare più anziano d’età.
L’Assemblea Costitutiva dovrà nominare, oltre ai cinque candidati eletti e in ordine al numero di voti ottenuti, cinque candidati di riserva che andranno ad integrare il Comitato, subentrando in caso di dimissioni o di decadenza di uno dei componenti del Comitato stesso.
Se dovesse succedere che un Ospite, il cui Familiare fa parte del Comitato, non è più in struttura, il Familiare decade automaticamente dalla carica.
I subentranti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato in corso.
L’Assemblea Costitutiva conclude i lavori con la designazione dei componenti del Comitato e la definizione dell’ordine del giorno della prima riunione del Comitato. Tale ordine del giorno dovrà includere la nomina del Presidente e del Segretario dei Comitato stesso.

Art.5
Nomina del Presidente e del Segretario

Nella prima riunione i membri del Comitato dovranno eleggere al loro interno il Presidente e il Segretario.
Il Segretario, alla scadenza del mandato, resterà in carica fino all’elezione del nuovo Comitato, organizzando le nuove designazioni.

Art. 6
Compiti del Presidente

Mantenere rapporti con la Direzione della Casa di Soggiorno Prealpina, nella figura del Direttore, relativamente alle problematiche relative all’organizzazione.
Farsi portavoce presso la Direzione della Casa di Soggiorno Prealpina delle problematiche relative agli Ospiti e ai Familiari, sempre rivolgendosi al Direttore quale rappresentante designato dal Centro Servizi.
Convocare l’Assemblea Costitutiva, previo avviso scritto al Direttore della Casa di Soggiorno Prealpina, per procedere alla designazione del nuovo Comitato.
Convocare l’Assemblea Costitutiva, previo avviso scritto al Direttore della Casa di Soggiorno Prealpina, per procedere alla designazione del nuovo Comitato qualora la maggioranza dei famigliari aventi diritto al voto ne facessero richiesta scritta.
Ogni altro compito previsto dalla legge vigente.

Art. 7
Compiti del Segretario

Informare i componenti del Comitato in relazione alle comunicazioni del Presidente o alle comunicazioni riguardanti la Casa di Soggiorno Prealpina.
Mettere in atto le procedure per la convocazione del Comitato e più in generale per la convocazione dell’Assemblea Costitutiva.
Redigere e custodire il verbale delle riunioni.

Art. 8
Compiti dei membri del Comitato

Svolgere il proprio mandato nel rispetto dei compiti contemplati all’art. 2 del Regolamento. Ogni altre iniziativa che esca da tale ambito deve essere preventivamente concordata all’interno del Comitato e concertata nella sua attuabilità con la Direzione della Casa di Soggiorno Prealpina.
Rispettare e farsi promotore presso i Familiari affinché vengano rispettati il ruolo, le competenze e la professionalità degli operatori, evitando di interferire con le direttive emanate dalla Direzione della Casa di Soggiorno Prealpina e con i processi di erogazione dei servizi.
Raccogliere le istanze dei Familiari e segnalarle all’interno del Comitato per farne oggetto di valutazione.
Promuovere nei rapporti tra Casa di Soggiorno Prealpina, Familiari, rappresentanti, Ospiti e associazioni, modalità di relazione che favoriscano un clima costruttivo di convivenza.

Le richieste che rivestano la caratteristica delle quotidianità vanno rivolte al Coordinatore della struttura o ai Responsabili dei servizi interessati.
In ogni caso le azioni ed i comportamenti dovranno essere improntati a spirito di leale collaborazione per il raggiungimento dell’obiettivo previsto dall’art. 2 comma a).

Art. 9
Durata del Comitato

II Comitato resta in carica tre anni.
Sei mesi prima dello scioglimento, il Presidente del Comitato dovrà stabilire i tempi e le modalità di convocazione dell’Assemblea Costitutiva per la nomina dei componenti del nuovo Comitato.

Art. 10
Rapporti Comitato/ Casa di Soggiorno Prealpina

II presidente del Comitato farà pervenire al Segretario - Direttore della Casa di Soggiorno Prealpina, almeno 10 giorni prima, idonea comunicazione della data, ora, e ordine del giorno delle riunioni del Comitato stesso.
Qualora si ritenesse necessaria la presenza di uno o più dipendenti o professionisti della Casa di Soggiorno Prealpina, potrà farne richiesta scritta al Direttore della Casa di Soggiorno Prealpina.

Art. 11
Riunioni del Comitato

I componenti del Comitato partecipano regolarmente alle sedute.
Le sedute del Comitato sono valide se vi partecipano almeno tre membri; le determinazioni sono valide con il voto favorevole di almeno 3 membri.
In caso di assenza, la stessa dovrà essere giustificata al Presidente del Comitato. Dopo tre assenze ingiustificate l’incarico di componente del Comitato decadrà. Sarà cura del Presidente individuare idoneo sostituto.

Art. 12
Sede delle riunioni

Il Comitato provvede a richiedere idonea sede per le riunioni, preso la Casa di Soggiorno Prealpina.
I locali assegnati saranno accessibili previa richiesta da presentare al Direttore della Casa di Soggiorno Prealpina almeno due giorni prima dell’utilizzo.

Art. 13
Incompatibilità con gli incarichi

Sono incompatibili con la nomina a componente del Comitato gli amministratori pubblici e i dipendenti della Casa di Soggiorno Prealpina.

Art. 14

Spese
Sono a carico della Casa di Soggiorno Prealpina le sole spese generali, comprese quelle per la stampa e spedizione degli inviti, relative alle nomine per la costituzione del Comitato di cui all’Art. 4.